Per continuare a celebrare in sicurezza: riordinare l’emergenza

a cura di DiReSoM

Nella nostra veste di professori e ricercatori di diritto e religione nelle università statali, costituiti nel gruppo di ricerca “DiReSom” – che nel corso di questa pandemia ha attivato il primo portale web internazionale su diritto, religione e coronavirus (www.diresom.net) – sottoponiamo al Governo italiano e alle istituzioni confessionali un secondo contributo[1] alla riflessione circa la possibilità di consentire le celebrazioni dei culti religiosi, nel rispetto delle misura necessarie per prevenire il contagio del virus Sars-Cov-2, causa della malattia Covid-19.

Il Dpcm 13 ottobre 2020 ha aggiornato le misure di contenimento del contagio attraverso la posizione sia di regole in senso stretto, sia di alcune raccomandazioni, volte nel loro complesso a prevenire la sospensione di alcuni diritti fondamentali, che ha purtroppo caratterizzato i provvedimenti delle c.d. «Fase 1» e «Fase 2».

In relazione alle questioni che toccano più da vicino l’espressione della libertà religiosa, vale la pena segnalare che nello scorso mese di maggio vennero stipulati sette diversi Protocolli che dettano regole condivise fra lo Stato e le confessioni religiose per consentire la ripresa in sicurezza delle pratiche religiose collettive, che erano state sospese a marzo. Si tratta di regole ideate nel quadro epidemiologico presente all’epoca, che in parte sono state superate, anche in forza di chiarimenti successivi che hanno disciplinato la graduale ripresa delle attività di culto. Purtroppo, la sovrapposizione di regole nazionali, regionali – talvolta comunali – e confessionali – che a loro volta agiscono a diversi livelli – ha creato situazioni di incertezza applicativa, che di fatto fanno registrare una loro applicazione disomogenea sul territorio nazionale, con pericolose ricadute negative sulla sicurezza sanitaria personale e collettiva. 

Negli ultimi giorni la curva epidemiologica ha ripreso progressivamente a salire e il Dpcm emanato il 13 ottobre ha dettato nuove regole e introdotto alcune raccomandazioni, che sul versante religioso si sintetizzano nel rinvio (art. 1, comma 6, lettera p)), per lo svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone, «al rispetto dei Protocolli» pubblicati a maggio. 

Il rinvio a questi atti firmati dal Governo e dalle rappresentanze confessionali, in qualche occasione, può apparire problematico, proprio perché nel frattempo alcune regole sono state riviste – pure attraverso circolari ministeriali – e altre sono cadute in desuetudine. Abbiamo infatti potuto verificare l’applicazione disomogenea e vieppiù rilassata di quelle regole, che contribuiscono a produrre una flessione dell’attenzione collettiva.

Riteniamo opportuno osservare che il rinvio ai Protocolli sottoscritti a maggio produce effetti diversi per la Chiesa cattolica rispetto a quelli assunti con tutte le altre Confessioni religiose. Questi ultimi (ai quali sarebbe da aggiungere anche il Protocollo con la Congregazione dei Testimoni di Geova, del 25 maggio 2020, non richiamato nell’allegato al Dpcm) infatti seguono un approccio più laico, che in sostanza lascia alla responsabilità delle autorità confessionali il compito di adeguare la celebrazione dei riti alle regole di prevenzione del contagio dettate dalle autorità statali. Questo meccanismo garantisce l’autonomia confessionale e consente alle autorità religiose di conformarsi con maggiore semplicità alle regole sanitarie di volta in volta previste. Ci sembra utile peraltro evidenziare che alcune di queste Confessioni hanno preferito seguire un approccio molto precauzionale, e perciò non hanno ancora ripreso le attività di culto collettive. 

Parzialmente diversa e più complessa appare invece la questione riferita alla Chiesa cattolica. In questo caso il Governo italiano si limitò a verificare la compatibilità sanitaria di un Protocollo prodotto dalla Conferenza episcopale italiana,  che prevede regole molto dettagliate circa la modalità di celebrazione delle Messe e di altri sacramenti, insieme a disposizioni – per così dire – interne alla Chiesa stessa (come ad esempio la dispensa dal precetto festivo). Il richiamo integrale al Protocollo sottoscritto il 7 maggio 2020, che è anche allegato al Dpcm del 13 ottobre, pone quindi alcuni problemi di compatibilità con le successive modifiche, assunte in «via breve», per lo più interpretativa e talvolta a seguito di meri scambi epistolari. Tale procedura informale, che si giustifica con il carattere emergenziale di regole che devono opportunamente essere adattate alla situazione epidemiologica, ha di fatto creato i problemi di difformità applicativa già richiamati, e troppo spesso attenzioni e precauzioni ancora necessarie appaiono spesso disattese. 

D’altra parte, non possiamo non osservare le problematicità connesse alla produzione normativa che ha caratterizzato la gestione dell’emergenza, realizzando un certo disordine nella gerarchia delle fonti con una conseguente maggiore complessità interpretativa. Nel caso che ci interessa più da vicino, osserviamo che alcune disposizioni sono state modificate o abrogate tramite circolari ministeriali, nonostante si trattasse di provvedimenti espressione del potere regolamentare, richiamati in una fonte legislativa. 

Adesso che il nuovo Dpcm rinvia esplicitamente ai Protocolli di maggio, che sono addirittura allegati al testo del Decreto, si pone esattamente il problema di coerenza interpretativa che muove la nostra riflessione: dato che è evidente che formalmente si debbano applicare le regole letteralmente richiamate nell’ultimo Decreto, anche se sostanzialmente appare legittimo fare riferimento anche alle modifiche successivamente intervenute, seppure prive di sufficiente formalità. 

Mentre cominciavamo a ragionare su queste difficoltà, l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana, ha precisato che il Protocollo del 7 maggio deve considerarsi integrato con le successive indicazioni del Comitato tenico-scientifico, comunicate del corso dell’estate, e ha quindi chiarito: – la non obbligatorietà dei guanti per il ministro che distribuisce la Comunione, che deve però igienizzarsi accuratamente le mani; – la possibilità di celebrare le Cresime; – la possibilità di celebrare con cori e cantori, che devono comunque mantenere le distanze di sicurezza; – la possibilità per gli sposi di non indossare la mascherina; – la possibilità per i componenti di uno stesso nucleo familiare o per conviventi/congiunti/parenti con stabile frequentazione, di non attenersi all’obbligo del distanziamento. 

Questi opportuni chiarimenti non risolvono però il problema di fondo. Dato che si tratta di deroghe rispetto a quanto previsto dal Protocollo del 7 maggio – richiamato e allagato al Dpcm del 13 ottobre, lo riperiamo – frutto di comunicazioni di volta in volta comunicate dalla Presidenza della Conferenza episcopale, che informava di un’interlocuzione con il governo italiano, oppure, in altre occasioni, da note del Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Viminale. 

Questa informalità produce un inevitabile disordine regolamentare che incide sulla tutela dei diritti e delle libertà e indebolisce il rispetto del principio supremo di laicità, che presiede anche il sistema delle fonti del diritto italiano. Se dal punto di vista pratico il Comunicato stampa della Conferenza episcopale italiana va visto con favore, non si può non evidenziare che siamo di fronte all’interpretazione di un provvedimento governativo effettuata dall’autorità confessionale. Questo modo di procedere non può che generare confusione: ad esempio, è realistico domandarsi se le forze dell’ordine deputate a controllare il rispetto del Dpcm del 13 ottobre dovranno attenersi alla sola fonte normativa italiana o anche alla nota stampa dei vescovi. 

A nostro avviso, soluzioni così disordinate non aiutano i cittadini a orientarsi consapevolmente, e producono inevitabilmente effetti negativi sull’efficace contrasto al contagio, specialmente in un momento che torna ad essere particolarmente critico.  

Purtroppo, gli studi che stiamo svolgendo – a livello internazionale – ci rendono consapevoli che le manifestazioni religiose collettive, per loro natura, costituiscono uno dei maggiori fattori di rischio per il contagio. L’applicazione di misure cautelative disposte dalle autorità confessionali sconta un inevitabile difetto di corretta applicabilità da parte dei responsabili dei singoli luoghi di culto, che non dispongono sempre dei mezzi per verificarne la corretta applicazione da parte dei fedeli. Inoltre, l’efficacia di misure analoghe proposte in contesti appositamente formati (come ospedali, scuole, residenze sanitarie, eccetera) non è equiparabile a quella che può essere messa in atto da soggetti non qualificati, che non sempre possono ricorrere a competenze adeguate, per cui troppe volte agiscono contando sul buon senso o la diligenza richiesta ad ogni “buon padre di famiglia”. 

Siccome riteniamo necessario che siano garantite forme di celebrazione il più possibile sicure per la salute individuale e collettiva, e al tempo stesso assistiamo ad una progressiva disattenzione verso il rispetto delle regole previste dal Protocollo di maggio, che sono certamente in vigore, proponiamo alle autorità civili e religiose che esprimano alcuni chiarimenti univoci, possibilmente nel rispetto delle dovute forme giuridiche, specialmente in relazione ai seguenti  punti, che ci sembrano essere rimasti in un cono di scarsa o nulla applicazione:

a) è ancora necessario mantenere la cartellonistica prevista dai protocolli all’ingresso dei luoghi di culto, volta a certificare il rispetto della distanza interpersonale?

b) è ancora necessario assicurare le diverse forme di rispetto previste dai Protocolli di maggio circa la limitazione delle presenze in rapporto allo spazio disponibile, nonché limitare comunque la capienza all’interno dei luoghi di culto di massimo 200 persone?

c) è ancora necessario prevedere forme di controllo all’acceso nei luoghi di culto ove si tengano celebrazioni collettive?

d) è ancora necessario assicurare il rispetto della regola che obbliga tutti (anche i celebranti) a indossare sempre la mascherina nei luoghi di culto? 

e) è ancora necessario limitare al minimo il numero degli officianti?

f) è tuttora in vigore la regola che vieta il coro e i cantori? Se questi sono ammessi, rimane vietato o è ammesso anche  il canto comune dell’assemblea?

f) è necessario riprendere a distribuire la comunione (e celebrare altri sacramenti che comportino il contatto fisico) indossando il guanto monouso?

g) è ancora in vigore la regola che impedisce di raccogliere le offerte ‘passando’ fra i banchi durante la celebrazione?

h) è tornata in vigore la regola che prevedeva di rinviare la celebrazione del sacramento della Confermazione?

i) è vigente l’esenzione del precetto festivo per i fedeli cattolici per età e motivi di salute?          

Questo Position Paper è redatto a cura di DiReSoM e nasce da una riflessione collettiva di: 

Pierluigi Consorti (coordinatore) – Università di Pisa

Simone Baldetti – Università di Pisa

Fabio Balsamo – Università “Federico II” di Napoli

Federica Botti – Università di Bologna

Rossella Bottoni – Università di Trento

Cristina Dalla Villa – Università di Teramo

Antonello De Oto – Università di Bologna

Mario Ferrante – Università di Palermo

Fabio Franceschi – Università “La Sapienza” di Roma

Luigi Mariano Guzzo – Università di Catanzaro

Maria Cristina Ivaldi – Università della Campania

Chiara Lapi – Università di Pisa

Maria Luisa Lo Giacco – Università di Bari

Adelaide Madera – Università di Messina

Enrica Martinelli – Università di Ferrara

Francesca Oliosi – Università di Trento

Daniela Tarantino – Università di Genova

Stefano Testa Bappenheim – Università di Camerino

Alessandro Tira – Università di Bergamo


                  [1] Il primo Position Paper “Per una cauta ripresa delle celebrazioni religiose”, in DiReSoM, 27 aprile 2020 può essere letto al link: https://diresom.net/wp-content/uploads/2020/04/position-paper_diresom-1.pdf. Vedi anche, per la versione in lingua inglese, P. Consorti (ed.), Law, Religion and Covid-19 Emergency, DiReSoM Papers, 2020, pp. 271-277. 

Proposal for a safe resumption of religious celebrations in Italy

DiReSoM

As professors and researchers of law and religion in Italian public Universities, and as founders  of the “Diresom” research group – which during this pandemic activated the first international web portal on Law, Religion and Coronavirus (www.diresom.net) – we are please submitting to the Italian government and to the religious bodies a contribution to the debate concerning the possibility of allowing celebrations of religious worship, in compliance with the measures which are necessary to prevent the infection of the Sars-Cov-2 virus, namely the cause of the Covid-19 disease.

1. State of affairs. The emergency rules which have been enacted in Italy to contain the contagion throughout the national territory have limited various freedoms. Mainly, freedom of movement has been limited, as it has been restricted only to the hypotheses of “verified work demands or situations of necessity or movements for health reasons”. In this emergency scenario, “religious and civil ceremonies, including funeral ceremonies” have also been suspended and the opening of places of worship has been conditioned to the “adoption of organizational measures aimed at avoiding gatherings of people, taking into account the size and the features of the spaces, so as to guarantee to visitors the possibility of respecting the distance between them of at least one meter … » (Order of the Prime Minister 8 March 2020).

Unfortunately, this emergency regulation has resulted to be comprehensively unclear.

It left room for a discretionary reading, which has been only partially resolved by the publication of responses on institutional sites, as the latter have always been nevertheless very restrictive about personal mobility. For example, the opening of places of worship has not  been considered as a sufficient condition to make a move from one’s home legitimate, if the latter was not close to it (Faq 10 April 2020), even though entering the places of worship has been considered as acceptable – under generally established conditions – if the mobility had been determined by other legitimate reasons (Faq of the Ministry of Health of 15 March 2020; Note from the Central Directorate for Religious Affairs of the Ministry of the Interior, 27 March 2020).

On the occasion of the Easter celebrations, the participation in Catholic religious rites of a certain number of worshippers has been considered as acceptable, and the possibility to celebrate religious marriages has been clarified, provided only the presence of the celebrant [rectius: the religious minister, who is not the celebrant of the canonical marriage], of the married couple and of the witnesses, and, in any case, always in compliance with the prescribed sanitary rules and the necessary interpersonal distance.

Such rules, even if they have been specified in a ministerial note addressed to the Italian Episcopal Conference, must be considered operative towards all the expressions of religious worship by virtue of the principle of “laicità dello Stato”.

The headlines of the last few days have broken the news that there have been contacts between the Italian Episcopal Conference and the Government authorities so as to agree about appropriate ways of exercising freedom of worship in the so-called “second phase”, which has been announced for the period after 4 May 2020. However, the Order of the Prime Minister 26 April 2020 has fully preserved the general framework, only admitting the celebration of funerals, which should “preferably” be outdoors, with the participation of no more than 15 participants. The Italian Episcopal Conference has therefore issued an immediate note of dissent, complaining about the “impairment of the exercise of freedom of worship” and, on the same date, the Prime Minister announced that “in the coming days a Protocol will be studied which will allow the adherents to participate in liturgical celebrations as soon as possible in conditions of maximum security”.

2. Challenging issues. From a technical-legal point of view, everyone should remember that in our legal system freedom of worship of everyone is protected under article 19 of the Constitution, therefore differentiated rules based on religious affiliation are not admissible. This means that the Protocol referred to by the Prime Minister’s Office must provide measures addressed to all religious denominations, even those that have not entered into an agreement with the Italian state, pursuant to art. 8 paragraph 3 of the Constitution. We remind that the dialogue with religious denominations is constitutionally favored and represents a legal obligation, without however conferring on the religious actors a regulatory competence that is mirrored in the affairs of the state.

The principle which underlies the legitimacy of the both past and future emergency rules, consists in the prevention of contagion, therefore, for this purpose,  subordinating ordinary social activities to compliance with specific conditions of caution is legitimate, taking into account both the type of space where each  needs to enter and the reason that led to leaving everyone’s home. In the light of the general principles and guidelines contained in the Order of the Prime Minister April 26th 2020, which are globally aimed at introducing some partial relaxations of the previous restrictions on freedom of movement, in our opinion, considering mobility lawful for those who intend to go to a place of worship, also to participate in a religious celebration may be legitimate, as long as gatherings are prevented, social distancing is maintained and the necessary conditions of safety and sanitization of the premises are guaranteed.  Limiting the stay in places of worship to the strictly necessary time will also be necessary.

3. Guidelines. In order to facilitate this operational possibility, we propose the adoption of the following guidelines. Such guidelines make the collective celebration of any religion subject to the respect of the same measures of social distancing and hygienic-sanitary nature that can be established for other similar allowed forms of people gathering.

The places of worship may be open only if the conditions of sanitization and hygiene, which have been established for the entry into other closed but open to public spaces, are provided, and in particular:

a) possibility to maintain the measure of interpersonal distancing is guaranteed;

b) cleanliness and environmental hygiene are guaranteed at least twice a day and according to the opening hours. Surfaces must be cleaned with chlorine and alcohol-based disinfectants;

c) adequate natural ventilation and air exchange is guaranteed;

d) availability and accessibility to disinfection systems of the hands is guaranteed;

e) the use of masks and disposable gloves is provided;

f) adequate access is available to information about the need to observe the mandatory hygiene measures and the prescribed social distancing at the entrance to the religious buildings.

2. The simultaneous entry into places of worship is allowed to a maximum number of people such as to allow compliance with the prescribed interpersonal distances:

a) the maximum number of people admitted to the entrance at the same time has to be considered in advance on the basis of the internal surface of the space (maximum three every forty square meters);

b) a warning has to be displayed at the entrance of the place of worship indicating the maximum number of simultaneously admissible people;

c) access is therefore properly organized under the responsibility of those who organize the worship meeting in order to limit the entrance to the maximum number of allowed people, and to prevent improper gatherings of people waiting outside the places of worship.

3. The celebration of worship in open spaces is encouraged, as in such spaces compliance with all the provisions adopted for entry into closed spaces is not required, without prejudice to the need to ensure social distancing.

4. The religious authorities have to take appropriate measures of accommodation of religious ceremonies so as to respect the measures of prevention of contagion, taking care of the observance of interpersonal distancing and prohibiting any promiscuous use of containers for drinks and food of any type and for any purpose

5. Religious authorities commit to inform adequately their adherents about the obligation not to leave their houses, and therefore not to participate in the religious celebrations, whenever they are subjected to the  quarantine measures or have been tested positive for the virus or whenever they exhibit symptoms of respiratory infection and (higher than 37.5 ° C) fever. This also applies to religious ministers.

6. Appropriate representative bodies must be locally set up, so as to allow prefectures and mayors to monitor, in collaboration with the local faith communities, both the prevention of contagion and the respect of individual freedom to participate in religious celebrations. Such bodies have to make use of the advice of experts with proper technical-scientific skills, so that any specific precautionary measures may be adopted and adapted taking into account the specific local context.

The present Position Paper has been drafted by DiReSoM and is the result of the collective reflection of:

Pierluigi Consorti (director) – University of Pisa

Simone Baldetti – University of Pisa

Fabio Balsamo – “Federico II” University of Naples

Rossella Bottoni – University of Trento

Cristina Dalla Villa – University of Teramo

Antonello De Oto – University of Bologna

Mario Ferrante – University of Palermo

Fabio Franceschi – “La Sapienza” University of Rome

Luigi Mariano Guzzo – University of Catanzaro

Maria Cristina Ivaldi – University of Campania

Chiara Lapi – University of Pisa

Maria Luisa Lo Giacco – University of Bari

Adelaide Madera – University of Messina

Enrica Martinelli – University of Ferrara

Francesca Oliosi – University of Trento

Daniela Tarantino – University of Genoa

Stefano Testa Bappenheim – University of Camerino

Alessandro Tira – University of Bergamo