
COMUNICATO STAMPA CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE IMMEDIATA
Ripresa delle funzioni religiose: anche i Testimoni di Geova adottano un protocollo in linea con il Ministero dell’Interno
In linea con le indicazioni del Ministero dell’Interno, anche la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova ha adottato un proprio protocollo per la ripresa delle attività religiose nei propri luoghi di culto.
Nei giorni scorsi, infatti, la Congregazione ha sottoposto al Ministero dell’Interno un protocollo adattato alle proprie specificità confessionali. Il Ministero lo ha ritenuto rispettoso delle norme comportamentali previste dai provvedimenti governativi in tema di protezione civile e del tutto assimilabile a quello delle altre confessioni relativamente alle disposizioni per le celebrazioni religiose.
Sebbene la ripresa delle attività sia già possibile dal 18 maggio, i Testimoni di Geova hanno deciso di riprendere le riunioni nei loro luoghi di culto nel prossimo futuro, quando lo riterranno ragionevolmente sicuro per le loro esigenze.
I Testimoni di Geova tengono a ringraziare il Governo, e in particolare il Ministero dell’Interno, per l’encomiabile lavoro svolto al fine di garantire il fondamentale esercizio della libertà di culto.
PROTOCOLLO PER LA CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA
L’esigenza di adottare misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2
rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall’esistenza di accordi
bilaterali, contemperando l’esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l’epidemia
in atto. Il Protocollo resterà temporaneamente in vigore fino alla ripresa delle normali attività, al
termine dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da SARS-CoV-2. Nel caso in cui il Governo
adotti misure meno restrittive durante il graduale passaggio al ripristino delle normali attività, tali
misure sostituiscono quelle previste dal presente Protocollo.
Al fine di agevolare l’esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.
- ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI RELIGIOSE
1.1 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le
norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in
corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante
dell’Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima
dell’edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della
distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e
non superando le 200 unità.
1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare
mascherine.
1.4 L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni
assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in
tempi contenuti.
1.5 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di
celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo
rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
1.6 L’accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da
volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale,
guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l’accesso e l’uscita e
vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi
significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l’ipotesi di
incrementare il numero delle funzioni.
1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente
distinguendo quelli riservati all’entrata da quelli riservati all’uscita. Durante l’entrata e
l’uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e
maniglie siano toccate.
1.8 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con
persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l’accesso
in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o
superiore ai 37,5° C.
1.9 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere
le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i
partecipanti si allontanino rapidamente dall’area dell’incontro.
1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è
affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare, per ciascuna
confessione, le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio
di contagio e di trasmissione del virus.
1.11 I ministri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre
i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente
e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla
certificazione dell’ente di culto o della confessione di riferimento che attesti il ruolo di
ministri di culto e la natura delle attività religiose che svolgono. - ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE FUNZIONI LITURGICHE
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la
presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza
minima.
2.2 Tutti i presenti alle funzioni pubbliche per il culto possono cantare su una base musicale
preregistrata.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per
almeno un metro. - IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI
3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o
incontro.
3.2 All’ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero
sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,
individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del
distanziamento sociale e limiterà l’accesso fino all’esaurimento della capienza stabilita. - COMUNICAZIONE
4.1 Sarà cura di ogni autorità religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso
le modalità che assicurino la migliore diffusione.
4.2 All’ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali,
tra le quali non dovranno mancare:
- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell’edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti; - l’obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza di
regole di igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da
una mascherina che copra naso e bocca.
ALTRI SUGGERIMENTI
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può
essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all’aperto, assicurandone la dignità e il
rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del
_____________________________________________________ 2020, ha
esaminato e approvato il presente “Protocollo per la Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova”.
Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno ____________ 2020